Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 10/02/1987 (Rv. 450873 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - NATURA DI DETTI PROVVEDIMENTI - FUNZIONE - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - NATURA DI DETTI PROVVEDIMENTI - FUNZIONE - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - INAMMISSIBILITÀ.*
I provvedimenti cautelari atipici di urgenza disciplinati dallo articolo 700 cod. proc. civ. hanno carattere accessorio e temporaneo, in quanto diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione nel merito, a seguito della quale esauriscono la loro funzione, rimanendone assorbiti, nel senso che, se l'esistenza del diritto è accertata, sono sostituiti da quella decisione. Essi, pertanto, non sono suscettibili di autonoma impugnazione ed ogni questione sulla loro legittimità e ritualità rimane assorbita dal giudizio di merito. (Conf 3631/86, mass n 446541; (Conf 6579/84, mass n 438126; (Conf 5412/84, mass n 437110; (Conf 444/80, mass n 403811; (Conf 2386/75, mass n 376249; (Conf 3212/73, mass n 367039.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)