Sez. L, Sentenza n. 12066 del 09/11/1992 (Rv. 479401 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Contratto di formazione e lavoro - Eventi ex art. 2110 cod. civ. - Influenza sul rapporto nel senso della sospensione e della proroga - Effetto estintivo automatico della scadenza del termine - Inammissibilità - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
In relazione al contratto di formazione e lavoro (che è un contratto a tempo determinato con causa mista nel quale la previsione del termine è funzionale alla finalità formativa), gli eventi contemplati dall'art. 2110 cod. civ. rilevano, in forza del richiamo alla disciplina generale operato dall'art. 3, quinto comma, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito con legge n. 863 del 1984), non solo nel senso della sospensione del rapporto ma anche - ai fini del conseguimento, sia pure ritardato, della divisata formazione del lavoratore - nel senso della proroga dello stesso rapporto di lavoro (senza conversione di esso in rapporto a tempo indeterminato) per un periodo pari a quello della sospensione, restando esclusa, nel caso di fatti oggettivamente impeditivi della formazione professionale, come la malattia, la gravidanza e il puerperio, la possibilità di annettere alla scadenza del termine (di ventiquattro mesi) un automatico effetto estintivo, atteso altresì che l'art. 2 della legge n. 1204 del 1971 (il quale dispone, in particolare, che il divieto di licenziamento da esso previsto non si applica in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine) non rientra nella disciplina fatta oggetto del richiamo suindicato. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha rilevato essere estranee alla fattispecie in esame - nella quale la lavoratrice era stata assente, per malattia, gravidanza e puerperio, per complessivi sei mesi circa - le questioni connesse alla compatibilità della proroga, nel caso di sospensione per eventi di durata pari al termine del contratto, con la non rinnovabilità sancitane dal primo comma dell'art. 3 succitato, nonché all'eventuale materiale impossibilità di una formazione ritardata, in ipotesi di attività programmate solo per predeterminati periodi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)