Sez. L, Sentenza n. 1170 del 02/03/1989 (Rv. 462066 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - PRESTAZIONI DEL SOCIO IN FAVORE DI COOPERATIVA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - PRESTAZIONI DEL SOCIO IN FAVORE DI COOPERATIVA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il principio che in relazione all'attività lavorativa del socio di una cooperativa di lavoro e produzione, ove essa sia riconducibile all'oggetto dell'impresa cooperativistica, non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato, concorrente con quello societario, non ha carattere assoluto, ben potendo le parti, nell'Esercizio della loro autonomia negoziale, stabilire che prestazioni lavorative del socio, pur riferibili all'oggetto predetto, siano espletate nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato anziché in adempimento del contratto sociale. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato. (V 3402/87, mass n 452439; (V 2390/85, mass n 440245; (V 4350/84, mass n 436252; (V 2544/84, mass n 434566).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 322, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2345, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)