diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2390 del 11/04/1985 (Rv. 440245 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL SOCIO - SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO E PRODUZIONE - CUMULABILITÀ DELLA QUALITÀ DI SOCIO E DI DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ - CONDIZIONI - AFFIDAMENTO AL SOCIO DI UNA ATTIVITÀ RIENTRANTE NELL'OGGETTO DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE - PRESTAZIONI PROPRIE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVITÀ DI ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO SOCIALE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440245-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL SOCIO - SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO E PRODUZIONE - CUMULABILITÀ DELLA QUALITÀ DI SOCIO E DI DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ - CONDIZIONI - AFFIDAMENTO AL SOCIO DI UNA ATTIVITÀ RIENTRANTE NELL'OGGETTO DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE - PRESTAZIONI PROPRIE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVITÀ DI ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO SOCIALE - CONFIGURABILITÀ.*

Con riferimento ad una società cooperativa di lavoro e produzione, la cumulabilità, nello stesso soggetto, della qualità di socio e di dipendente della società può essere affermata - all'esito di una motivata indagine di fatto riservata al giudice del merito - soltanto nel caso in cui al socio sia stata affidata un'attività estranea (ancorché qualificabile come prestazione accessoria ex artt. 2516 e 2345 cod. civ.) all'oggetto proprio dell'impresa cooperativistica, configurandosi in caso contrario l'attività lavorativa del socio non come oggetto di un contratto di lavoro subordinato, ma come adempimento del contratto sociale, dal cui ambito non esulano le prestazioni riconducibili alla carica statutaria di amministratore (unico o membro del consiglio di amministrazione), siano esse compensate o meno per clausola sociale. (V 3068/83, mass n 427972; (V 297/83, mass n 425109; (V 2945/82, mass n 420846; (V 4785/80, mass n 408606; (V 5214/79, mass n 401821; (V 3426/72, mass n 361284; (V 879/67, mass n 327053; (V 2269/66, mass n 324422).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2345, Cod. Civ. art. 2389, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)