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Sez. 3, Sentenza n. 3622 del 02/05/1990 (Rv. 466955 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - PRESUPPOSTI - MORTE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AL CONIUGE ED AGLI EREDI LEGITTIMI - ESERCIZIO CONGIUNTO DEL DIRITTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466955-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - PRESUPPOSTI - MORTE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AL CONIUGE ED AGLI EREDI LEGITTIMI - ESERCIZIO CONGIUNTO DEL DIRITTO - LIMITI.*

Il diritto di prelazione agraria previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 può essere esercitato soltanto da chi coltivi direttamente il fondo in forza di un contratto di affitto, di mezzadria, di Colonia parziaria o di compartecipazione e non anche da parte di altri soggetti, ancorché costoro coltivino il fondo in quanto legati al titolare da altri rapporti, come ad esempio nel caso di appartenenza allo stesso nucleo familiare. Ne consegue che, in caso di morte del titolare, la pregressa partecipazione alla coltivazione del fondo da parte d'un suo familiare non vale ad attribuire a questi il diritto di prelazione, che si trasferisce al coniuge e agli eredi legittimi, in persona dei quali il contratto continua a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 1957, n. 244, e che debbono esercitare congiuntamente il diritto, salvo che alcuni di essi non siano coltivatori o rinunzino alla prelazione. (Conf 1875/83, mass n 426722; (Conf 4390/81, mass n 415090; (Conf 354/81, mass n 410818).*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)