Sez. 2, Sentenza n. 43579 del 10/10/2003 Cc. (dep. 13/11/2003) Rv. 227470 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Condannato in stato di libertà in quanto latitante o evaso - Operatività della sospensione - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
La sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'art. 656 comma quinto cod. proc. pen. trova applicazione solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trova in libertà, condizione che deriva sia dal non essere mai stato raggiunto da misura cautelare personale sia dalla avvenuta revoca di questa, ma che non può invece ritenersi sussistente quando il soggetto risulti destinatario di un provvedimento di custodia cautelare relativo al fatto per cui è intervenuta condanna, sebbene si trovi di fatto in libertà per essersi volontariamente sottratto all'esecuzione dello stesso o per essere evaso (in motivazione la Corte ha precisato che la condizione del latitante o dell'evaso, ai fini dell'applicabilità dell'art. 656 comma quinto cod. proc. pen., deve essere equiparata a quella del detenuto, precludendo l'adozione del provvedimento sospensivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)