Sez. 1, Sentenza n. 49981 del 19/11/2009 Cc. (dep. 30/12/2009) Rv. 245966 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione riconosciuta tra reati definiti con rito ordinario e rito abbreviato - Pena inflitta autonomamente in misura ridotta per il rito speciale - Sua trasformazione in aumento per reato satellite - Riduzione di un terzo sull'aumento - Necessità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Allorché il giudice dell'esecuzione riconosca la continuazione tra più reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato, la riduzione spettante a norma dell'art. 442 cod. proc. pen. deve essere riconosciuta anche quando, risultando violazione più grave quella giudicata con il rito ordinario, la pena autonomamente determinata per il reato definito con il rito speciale, sulla quale è stata operata la diminuzione ai sensi del citato art. 442, si trasformi in aumento "ex" art. 81 cod. pen., che va pertanto ridotto di un terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)