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Sez. 5, Sentenza n. 20113 del 27/11/2015 Cc. (dep. 13/05/2016) Rv. 267244 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e reati giudicati con rito abbreviato - Riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. - Applicazione sulla pena finale determinata dopo l'aumento ex art. 81 cod. pen. - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267244-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In sede di esecuzione, riconosciuta, la continuazione tra più reati oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, - qualora il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale - sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario; qualora invece il giudice procedente individui, quale reato più grave, quello giudicato con rito ordinario, la riduzione di pena dovrà essere disposta per i soli reati satellite giudicati con rito abbreviato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 681 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)