diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12326 del 21/08/2003 (Rv. 566154 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Esercizio di fatto dell'attività giornalistica per mancanza di iscrizione all'albo - Disciplina ex art. 2126 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566154-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto, non derivando da illiceità dell'oggetto o della causa, ma dalla violazione della norma imperativa di cui all'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non produce effetto - secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 cod. civ. - per il periodo in cui il rapporto stesso ha avuto esecuzione; ciò comporta, limitatamente a tale periodo, che la retribuzione, da corrispondere comunque al lavoratore, debba essere determinata ex art. 36 Cost. con riferimento alla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)