Sez. L, Sentenza n. 1140 del 29/03/1976 (Rv. 379818 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - CAUSE PENDENTI DINANZI AL TRIBUNALE - SPETTANZA AL GIUDICE ISTRUTTORE - QUESTIONE DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA - COGNIZIONE DEL COLLEGIO O DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RELATIVE QUESTIONI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - CAUSE PENDENTI DINANZI AL TRIBUNALE - SPETTANZA AL GIUDICE ISTRUTTORE - QUESTIONE DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA - COGNIZIONE DEL COLLEGIO O DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RELATIVE QUESTIONI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
L'art 20 della legge 11 agosto 1973 n 533 - nello stabilire che le cause di lavoro pendenti dinanzi al tribunale all'entrata in vigore della stessa legge sono decise dal giudice istruttore nella qualita di giudice unico - attiene al rito e non alla Competenza; limitandosi a derogare al principio generale per il quale il tribunale decide collegialmente. Ne consegue che non possono sorgere questioni di Competenza in senso tecnico fra il collegio e il giudice istruttore in qualita di giudice unico del lavoro e che, pertanto, le dette questioni non possono formare oggetto di regolamento su istanza d'ufficio. (Conf 1450/75, mass n 375014; (Conf 786/75, mass n 374150; (contra 944/76, mass n 379596).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)