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Sez. L, Sentenza n. 1450 del 17/04/1975 (Rv. 375014 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDICI PENDENTI - CAUSE PENDENTI DINANZI AL TRIBUNALE - COGNIZIONE - SPETTANZA AL GIUDICE ISTRUTTORE - QUESTIONE DI RITO - CONFIGURABILITA - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RIMESSIONE AL GIUDICE ISTRUTTORE DELLA DECISIONE SU DUE CAUSE RIUNITE - SENTENZA SULLA COMPETENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375014-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDICI PENDENTI - CAUSE PENDENTI DINANZI AL TRIBUNALE - COGNIZIONE - SPETTANZA AL GIUDICE ISTRUTTORE - QUESTIONE DI RITO - CONFIGURABILITA - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RIMESSIONE AL GIUDICE ISTRUTTORE DELLA DECISIONE SU DUE CAUSE RIUNITE - SENTENZA SULLA COMPETENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

L'art 20 della legge 11 agosto 1973 n 533, - nello stabilire che le cause di lavoro pendenti dinanzi al tribunale all'entrata in vigore della stessa legge sono decise dal giudice istruttore nella qualita di giudice unico - attiene al rito e non alla Competenza limitandosi a derogare al principio generale per il quale il tribunale decide collegialmente. Ne consegue che non possono sorgere problemi di Competenza in senso tecnico fra il collegio ed il giudice istruttore nella qualita di giudice unico del lavoro e che, pertanto, il provvedimento con il quale il Presidente del tribunale, nel riunire due processi pendenti dinanzi al tribunale, ne rimetta la decisione al giudice istruttore, in funzione di giudice del lavoro non ha i connotati sostanziali di una sentenza sulla Competenza e non puo essere, impugnata con l'istanza di regolamento di Competenza. (V 786/75, mass n 374150).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 273, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)