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Sez. 5, Sentenza n. 25500 del 30/11/2011 (Rv. 620343 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Diritto del contribuente ad ottenere il rimborso IVA - Decadenza - Questione preliminare di merito - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità - Effetto preclusivo del giudicato interno - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620343-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA

In tema di contenzioso tributario, è rilevabile di ufficio ex art. 2969 cod. civ., per la prima volta anche in sede di legittimità la questione preliminare di merito, sottratta alla libera disponibilità delle parti, relativa alla decadenza sostanziale del contribuente dal diritto ad ottenere il rimborso IVA, che sia stata solo implicitamente affrontata e risolta nei precedenti gradi di giudizio con la decisione sul merito della fondatezza del diritto e, pertanto, non incontra il limite del giudicato interno, che richiede, a fini preclusivi, l'adozione di una pronuncia esplicita proprio su detta questione preliminare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)