Sez. 2 - , Sentenza n. 12377 del 10/02/2021 Cc. (dep. 31/03/2021) Rv. 280999 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - Istanza di revoca o di sostituzione - Notifica alla persona offesa - Obbligo - Assenza di una formale elezione o dichiarazione di domicilio - Sussistenza - Modalità esecutive - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che grava sull'istante, per poter essere esonerato dall'obbligo di notificazione, quantomeno un onere di allegazione in relazione all'individuazione delle persone offese che non abbiano nominato un difensore, né eletto domicilio per le notificazioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST., Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)