Sez. 2, Sentenza n. 19704 del 01/04/2016 Cc. (dep. 12/05/2016) Rv. 267295 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - Revoca o sostituzione - Notifica alla persona offesa - Obbligo - Modalità esecutive.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'art. 299 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità della richiesta di revoca o di sostituzione delle misure coercitive, distinte modalità di notifica della istanza alla persona offesa a seconda che questa abbia nominato un difensore di fiducia, nel qual caso si considera domiciliata presso di lui (art. 33 disp. att. cod. proc. pen.), o non lo abbia nominato, nel qual caso, invece, la notifica deve essere eseguita personalmente alla stessa persona offesa, salva l'ipotesi in cui essa abbia eletto o dichiarato domicilio, posto che in quest'ultima evenienza la notifica deve essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale dell'appello che aveva confermato l'inammissibilità della istanza di sostituzione della misura cautelare presentata in udienza, in assenza della persona offesa - regolarmente citata e non costituita parte civile - e non notificata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)