Sez. 1, Sentenza n. 5328 del 03/10/1988 (Rv. 459982 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIA - COSIDDETTE SCALE MOBILI ANOMALE - OBBLIGHI EX D.L. 1 FEBBRAIO 1977 N. 12, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 31 MARZO 1977 N. 91.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIA - COSIDDETTE SCALE MOBILI ANOMALE - OBBLIGHI EX D.L. 1 FEBBRAIO 1977 N. 12, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 31 MARZO 1977 N. 91.*
Alla data di entrata in vigore del decreto legge 1 febbraio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977 n. 91, sull'allineamento delle scale mobili cosiddette anomale al sistema praticato nel settore industriale, le aziende di credito e finanziarie devono ritenersi ancora obbligate a corrispondere ai propri dipendenti, in relazione alle variazioni del costo della vita, il più favorevole trattamento fissato dai contratti collettivi del 30 dicembre 1950 e del 22 maggio 1954, resi efficaci "erga omnes" in forza del d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 564, e, pertanto, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 6 giugno 1977 n. 384, sono tenute a versare al fondo speciale, previsto da tale norma, le differenze, per l'anno 1977, fra il suddetto trattamento privilegiato e quello inferiore risultante dall'applicazione del sistema di scala mobile del settore industriale. (Conf 5623/87, mass n 454097; (Conf 4452/86, mass n 447204; (Conf 1690/84, mass n 433763).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 30/12/1950, Contr. Coll. 22/05/1954, DPR 02/01/1962 num. 564, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., DPR 06/06/1977 num. 384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)