Sez. U, Sentenza n. 6214 del 23/03/2005 (Rv. 580915 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del magistrato - Configurabilità - Condizioni - Compromissione della credibilità del magistrato o del prestigio dell'ordine giudiziario - Necessità - Accertamento relativo - Giudice disciplinare - Devoluzione - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare non è sufficiente il compimento, da parte del magistrato, di atti scorretti o contrari alla legge, essendo altresì necessario che tali atti siano idonei ad incidere negativamente sulla fiducia e considerazione di cui il magistrato deve godere, ovvero a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario; il relativo accertamento compete al giudice disciplinare ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)