diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1052 del 03/10/2000 (Rv. 543290 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del magistrato - Configurabilità - Condizioni - Compromissione della credibilità del magistrato o del prestigio dell'ordine giudiziario - Necessità - Accertamento relativo - Giudice disciplinare - Devoluzione - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di violazione di norme processuali.
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543290-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare non è sufficiente il compimento, da parte del magistrato, di atti scorretti o contrari alla legge, essendo altresì necessario che tali atti siano idonei ad incidere negativamente sulla fiducia e considerazione di cui il magistrato deve godere, ovvero a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario; il relativo accertamento compete al giudice disciplinare ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare che, pur avendo accertato la violazione delle norme processuali da parte dell'incolpato per aver egli utilizzato personale dei Servizi di Informazione [SISMI] in attività di polizia giudiziaria, aveva ritenuto che il ricorso al personale del SISMI, caratterizzato da occasionalità e marginalità ed intervenuto nell'ambito della conduzione di un'indagine complessa e delicata, non fosse tale da svilire il prestigio della magistratura o da compromettere la figura professionale dell'incolpato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)