Sez. U, Sentenza n. 20119 del 18/10/2005 (Rv. 583438 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Violazione di legge nell'esercizio delle funzioni - Responsabilità disciplinare - Condizioni - Fattispecie concernente lo svolgimento delle funzioni di giudice delegato fallimentare.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la ricorrenza di un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, non può essere configurata per effetto della semplice violazione di una norma di legge, richiedendosi, invece, che l'inosservanza della norma sia frutto di dolo o colpa grave, e cioè tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente, in concreto, sulla credibilità del magistrato ovvero sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nell'enunciare siffatto principio, le S.U. hanno rigettato il ricorso proposto dal Ministro della giustizia avverso la sentenza della Sez.disc. del Cons. Sup. Magistratura, che aveva dichiarato non farsi luogo a dibattimento nei confronti di una magistrato che svolgeva funzioni di giudice delegato, in riferimento alla appropriazione da parte di un curatore fallimentare di somme di pertinenza di alcune procedure fallimentari mediante la predisposizione di falsi mandati di pagamento ed il mancato versamento di somme ricavate con la liquidazione dei beni, in quanto era stata esclusa l'esistenza di rapporti non trasparenti tra il curatore e l'incolpato, era stato accertato che a quest'ultimo non poteva farsi carico dell'organizzazione dei servizi della cancelleria e dello svolgimento dei compiti da parte degli ausiliari, non risultando neppure costituita una sezione fallimentare, mentre dalla stessa relazione ispettiva emergeva l'esistenza di un carico di lavoro eccedente la capacità operativa dell'ufficio, nonchè lo svolgimento di plurime funzioni da parte del magistrato, il quale aveva avuto una produttività molto elevata ed aveva anche segnalato al Presidente del Tribunale ed al Consiglio giudiziario la allarmante carenza strutturale dell'ufficio).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)