Sez. 3, Sentenza n. 10114 del 02/08/2000 (Rv. 539045 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Formalità relative - Inosservanza - Conseguenze - Nullità rilevabile d'ufficio - Esclusione - Onere di deduzione della nullità a carico della parte controinteressata alla prova - Sussistenza - Mancata deduzione - Conseguenze - Acquiescenza della parte - Configurabilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE
La nullità e le decadenze attinenti alle modalità di deduzione della prova testimoniale di cui all'art. 244 cod. proc. civ. hanno carattere relativo e non sono, conseguentemente, rilevabili d'ufficio dal giudice, ma debbono essere immediatamente opposte dalla parte interessata, dovendosi, per converso, considerare sanate per acquiescenza della medesima (specie nel caso in cui quest'ultima abbia utilizzato il contenuto della prova così acquisita per le proprie difese) se non dedotte nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)