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Sez. 2, Sentenza n. 3693 del 29/03/1995 (Rv. 491477 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA | Modalità di deduzione della prova testimoniale ex art. 244 cod. proc. civ. - Nullità e decadenza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491477-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA

La nullità e le decadenze attinenti alle modalità di deduzione della prova testimoniale di cui all'art. 244 cod. proc. civ. hanno carattere relativo e quindi non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma debbono o essere immediatamente dedotte dalla parte interessata, dovendosi considerare sanate ove la parte stessa non le abbia denunciate con la prima difesa successiva al loro verificarsi, cosicché non possono neppure essere dedotte come motivo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)