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Sez. 3, Sentenza n. 13011 del 30/12/1993 (Rv. 484915 - 01)

Prova civile - Testimoniali - Ammissione (procedimento) - Modo di deduzione - In genere | Formalità relative - Inosservanza - Nullità deducibili d'ufficio - Esclusione - Sanatoria - Condizioni - Deducibilità delle nullità come motivo di impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484915-01

Prova civile - Testimoniali - Ammissione (procedimento) - Modo di deduzione - In genere

Le formalità relative alla deduzione ed all'assunzione di prove testimoniali sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico bensì nell'esclusivo interesse delle parti; pertanto eventuali nullità derivanti dall'inosservanza di tali formalità non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma debbono essere immediatamente dedotte dalla parte interessata, dovendosi considerare sanate per acquiescenza, ove la parte stessa non le abbia denunciate con la prima difesa successiva al loro verificarsi, cosicché non possono neppure essere dedotte come motivo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)