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Sez. 3, Sentenza n. 5380 del 03/06/1994 (Rv. 486861 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere | Danno alla persona - Soggetto non percettore di reddito (minore) - Invalidità permanente - Liquidazione equitativa - criterio ex art. 4 della legge n. 39 del 1977 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486861-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere

Nella liquidazione del danno alla persona da lucro cessante, per la quale, in mancanza di specifiche indicazioni normative, è legittimo il ricorso ai criteri equitativi, il giudice, cui spetta la scelta discrezionale del criterio di equità da applicare nel caso concreto, può avvalersi della disciplina dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, la quale, pur essendo prevista per la liquidazione del danno alla persona in materia di assicurazione della responsabilità civile connessa alla circolazione di veicoli e natanti, offre una seria base di calcolo del cosiddetto valore economico convenzionale dell'uomo nella parte in cui stabilisce che il limite minimo invalicabile è costituito dal reddito non inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, e si presta, quindi, ad essere utilizzata come affidabile parametro di riferimento, senza che ciò ne comporti l'applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 14, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 14, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)