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Sez. 1, Sentenza n. 18585 del 21/09/2005 (Rv. 584059 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione non immediata della violazione - Motivo - Necessità di atti di accertamento ex art. 13 della legge n. 689 del 1981 - Inclusione.
Stato
decisa il 2005-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584059-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, fra i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi - in base alla disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod. str. - nel verbale di accertamento a pena di illegittimità del medesimo e dei successivi atti del procedimento, va ricompresa l'ipotesi in cui gli organi addetti al controllo accertino la violazione dopo avere assunto informazioni e proceduto ad operazioni tecniche, in base all'art. 13 della legge 24 novembre 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384), Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)