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Sez. L, Sentenza n. 4209 del 13/11/1976 (Rv. 382883 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - INDENNITA - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITA - RETRIBUZIONE PER FESTIVITA INFRASETTIMANALI - MISURA PIU FAVOREVOLE PREVISTA DAI CONTRATTI COLLETTIVI - PREVALENZA SULLE DISPOSIZIONI DI LEGGE - FATTISPECIE (CCNL PER I METALMECCANICI; RETRIBUZIONE RAGGUAGLIATA AD UN QUINTO DELLO ORARIO SETTIMANALE ANZICHE AD UN SESTO).*
Stato
decisa il 1976-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382883-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - INDENNITA - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITA - RETRIBUZIONE PER FESTIVITA INFRASETTIMANALI - MISURA PIU FAVOREVOLE PREVISTA DAI CONTRATTI COLLETTIVI - PREVALENZA SULLE DISPOSIZIONI DI LEGGE - FATTISPECIE (CCNL PER I METALMECCANICI; RETRIBUZIONE RAGGUAGLIATA AD UN QUINTO DELLO ORARIO SETTIMANALE ANZICHE AD UN SESTO).*

In tema di retribuzione spettante al lavoratore subordinato per le festivita infrasettimanali, sulle Disposizioni dettate dalle leggi 27 maggio 1949 n 260 e 31 marzo 1954 n 90 prevalgono le condizioni piu favorevoli previste dai contratti collettivi. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che, in base agli artt 6 ed 11 del CCNL dell'8 gennaio 1970 per i metalmeccanici, la retribuzione per le festivita infrasettimanali, cadenti dal lunedi al venerdi, doveva essere ragguagliata ad un quinto dell'orario complessivo settimanale, anziche ad un sesto. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto non censurabile la statuizione sotto il profilo della violazione delle predette leggi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3, Legge 31/03/1954 num. 90 art. 4, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 6, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)