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Sez. L, Sentenza n. 1944 del 12/03/1985 (Rv. 439857 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - INFRASETTIMANALI CADENTI TRA IL LUNEDÌ ED IL VENERDÌ - RETRIBUZIONE IN IPOTESI DI ADOZIONE DELLA COSIDDETTA SETTIMANA CORTA - INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. 8 GENNAIO 1970 PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA.*
Stato
decisa il 1985-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439857-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - INFRASETTIMANALI CADENTI TRA IL LUNEDÌ ED IL VENERDÌ - RETRIBUZIONE IN IPOTESI DI ADOZIONE DELLA COSIDDETTA SETTIMANA CORTA - INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. 8 GENNAIO 1970 PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA.*

È incensurabile in Sede di legittimità, in quanto rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata motivazione, l'interpretazione, da parte del giudice del merito, del C.C.n.L. 8 gennaio 1970 per l'industria metalmeccanica privata nel senso che il trattamento retributivo delle festività infrasettimanali cadenti fra il lunedì ed il venerdì debba, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro settimanale e della distribuzione di esso in cinque giorni, essere commisurato non ad un sesto bensì ad un quinto dell'ordinaria retribuzione settimanale corrispondente alla adozione del nuovo orario. (V 3431/84, mass n 435444; (V 2802/84, mass n 434837; (V 979/83, mass n 425747; (V 2126/79, mass n 398493; (V 1521/79, mass n 397869; (V 3775/77, mass n 387445; (V 2487/77, mass n 386200; (V 4209/76, mass n 382883).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)