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Sez. L, Sentenza n. 833 del 05/02/1985 (Rv. 439015 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - INFRASETTIMANALI - ADOZIONE DELLA SETTIMANA CORTA - FESTIVITÀ CADENTI TRA IL LUNEDÌ ED IL VENERDÌ - RETRIBUZIONE - DISPOSIZIONI DEL C.C.N.L. 8 GENNAIO 1970 PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA - INTERPRETAZIONE - RILEVANZA PREMINENTE DELL'ELEMENTO LETTERALE.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439015-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - INFRASETTIMANALI - ADOZIONE DELLA SETTIMANA CORTA - FESTIVITÀ CADENTI TRA IL LUNEDÌ ED IL VENERDÌ - RETRIBUZIONE - DISPOSIZIONI DEL C.C.N.L. 8 GENNAIO 1970 PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA - INTERPRETAZIONE - RILEVANZA PREMINENTE DELL'ELEMENTO LETTERALE.*

In tema di retribuzione spettante al lavoratore subordinato per le festività infrasettimanali, per cui l'art. 4 della legge 31 marzo 1954 n. 90 (contenente modificazioni alla legge 27 maggio 1949 n. 260, sulle ricorrenze festive) fa espressamente salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori stabilite dalla contrattazione collettiva, la questione se, ai sensi delle Disposizioni del C.C.n.L. 8 gennaio 1970 per l'industria metalmeccanica privata, il trattamento retributivo delle festività infrasettimanali cadenti fra il lunedì ed il venerdì debba - a seguito dell'istituzione della settimana lavorativa di quaranta ore distribuite in cinque giorni - essere commisurato ad otto ore lavorative oppure a sole sei ore e quaranta minuti deve essere risolta alla stregua delle Disposizioni (in particolare, artt. 6 e 11) del citato contratto, nella cui interpretazione il giudice del merito deve attenersi in primo luogo all'elemento letterale - che costituisce il primo e fondamentale strumento di ricerca della comune intenzione delle parti - e sussidiariamente agli elementi di ordine logico-sistematico desumibili dalla valutazione complessiva delle Disposizioni contrattuali. (nella specie, l'impugnata sentenza - censurata dalla S.C. - aveva ritenuto che la retribuzione per le dette festività dovesse essere commisurata a sei ore e quaranta minuti anziché ad otto ore). (V 3431/84, mass n 435444; (V 2802/84, mass n 434837; (V 979/83, mass n 425747; (V 2126/79, mass n 398493; (V 1521/79, mass n 397869; (V 3775/77, mass n 387445; (V 2487/77, mass n 386200; (V 4209/76, mass n 382883).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 4, Contr. Coll. 08/01/1970

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)