Sez. 3, Sentenza n. 9165 del 28/01/2010 Ud. (dep. 08/03/2010) Rv. 246222 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Confisca del materiale e degli strumenti serviti a commettere reati in materia di diritto d'autore - Supporti privi di contrassegno SIAE - Annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto commesso prima della notifica della "regola tecnica" alla Commissione UE - Mantenimento della statuizione - Ragioni.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
A seguito dell'avvenuta comunicazione alla Commissione UE della "regola tecnica" relativa alla mancanza del contrassegno SIAE (d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31), la confisca prevista dall'art. 171 sexies della L. 22 aprile 1941, n. 633 per le violazioni in materia di diritto d'autore deve essere mantenuta in sede di legittimità, ove disposta con la sentenza di condanna emessa, prima della predetta comunicazione, per il reato di vendita di supporti sprovvisti del contrassegno, anche nel caso di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto. (Conformi: sez. III, n. 9166 del 2010 e n. 9173 del 2010, non massimate).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter lett. D CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., DPCM 23/02/2009
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)