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Sez. 3, Sentenza n. 4739 del 03/09/1984 (Rv. 436641 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - AFFITTO DI FONDO PASCOLATIVO - COMPRAVENDITA DELLE ERBE - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436641-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - AFFITTO DI FONDO PASCOLATIVO - COMPRAVENDITA DELLE ERBE - DISTINZIONE.*

Il tratto distintivo tra la compravendita delle erbe (cosiddetto contratto di pascipascolo) ed il contratto di affitto di fondo pascolativo sta nella circostanza che nell'uno, avente ad oggetto il trasferimento del prodotto per un canone determinato con riferimento alla quantità di erbe utilizzabili, l'uso del terreno non rappresenta altro che il mezzo per l'apprensione o l'utilizzo delle erbe entro i limiti di quantità e di tempo espressamente predeterminati; mentre nell'altro, avente ad oggetto diretto il godimento del fondo per un corrispettivo annuale periodico che prescinde dal quantitativo di erbe prodotto ed in concreto utilizzato, l'uso del terreno non è soggetto a limitazioni di sorta. (Conf 6867/83, mass n 431532; (Conf 4121/82, mass n 422096; (Conf 5815/79, mass n 402470).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)