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Sez. 3, Sentenza n. 6867 del 17/11/1983 (Rv. 431532 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - CONTRATTO DI PASCIPASCOLO E CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO PASCOLATIVO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1983-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431532-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - CONTRATTO DI PASCIPASCOLO E CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO PASCOLATIVO - DIFFERENZE.*

Il tratto distintivo tra la compravendita delle erbe (contratto cosiddetto di pascipascolo) ed il contratto di affitto di fondo pascolativo sta nella circostanza che nell'uno - avente ad oggetto il trasferimento del prodotto per un canone determinato con riferimento alla quantità di erbe utilizzabili - l'uso del terreno rappresenta il mezzo per l'apprensione o l'utilizzo delle erbe entro i limiti di quantità e di tempo espressamente predeterminati, mentre nell'altro - avente ad oggetto il godimento del fondo per un corrispettivo annuale o periodico che prescinde dal quantitativo di erba prodotto ed in concreto utilizzato - l'uso del terreno non è soggetto a limitazioni di sorta e costituisce il mezzo indispensabile per l'Esercizio dell'attività produttiva. (V 2173/80, mass n 405838; (Conf 4121/82, mass n 422096 prima parte; (Conf 5815/79, mass n 402470).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)