Sez. L, Sentenza n. 4178 del 27/06/1981 (Rv. 414841 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO RELATIVO - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO RELATIVO - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui al secondo comma dell'art 2116 cod civ, sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale. Pertanto, la sua prescrizione comincia a decorrere da tale momento, restando irrilevante, a questo effetto, l'emanazione del provvedimento definitivo di rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell'istituto previdenziale. (Conf 6568/79, mass n 403314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)