Sez. L, Sentenza n. 6546 del 10/12/1981 (Rv. 417387 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - MOMENTO COSTITUTIVO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - MOMENTO COSTITUTIVO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA - IRRILEVANZA.*
Il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa, di cui al secondo comma dell'art. 2116 cod. civ. sorge nel momento in cui si verifica la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale. Da tale momento, pertanto, e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, decorre la prescrizione del suddetto diritto, restando irrilevante, a questo effetto, l'emanazione di un provvedimento definitivo di rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell'istituto previdenziale, a causa della constatata deficienza (o inefficienza) contributiva, trattandosi di un atto meramente dichiarativo, riferito ad una obbligazione che deriva unicamente dalla legge, in presenza di determinati presupposti. (Conf 4178/81, mass n 414841; (Conf 300/81, mass n 410733; (Conf 6887/80, mass n 410023; (Conf 3108/80, mass n 406892; (Conf 6568/79, mass n 403314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)