Sez. 5, Sentenza n. 7428 del 18/12/2024 Cc. (dep. 24/02/2025) Rv. 287645-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Processo in assenza - Mancata conoscenza incolpevole del processo - “Onere di allegazione” - Verifica processuale delle circostanze addotte - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di rescissione del giudicato, grava sull'imputato un "onere di allegazione" che, pur non coincidendo con l'onere della prova, offra un "principio" di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo. (Fattispecie in cui al Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d'appello che ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato che, regolarmente presente nel corso nel processo di primo grado, si era reso irreperibile al domicilio dichiarato e non aveva mantenuto contatti con il difensore di fiducia, così non consentendo né la comunicazione della rinuncia al mandato del patrocinatore di fiducia, né la notificazione "ad personam" del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita presso il difensore d'ufficio nominato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)