diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 47106 del 25/09/2013 Ud. (dep. 26/11/2013) Rv. 257585 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | "Reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione - Applicazione dei principi della Corte EDU - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligatorietà - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257585-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice di appello, qualora intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, è obbligato in base all'art. 6 CEDU - così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea del 5 luglio 2011 resa nel caso Dan c/ Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l'imputato, i testimoni a carico quando la prova testimoniale abbia carattere di decisività ed il giudice di appello avverta la necessità di rivalutare l'attendibilità del teste.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)