diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11599 del 18/05/2007 (Rv. 598578 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Onere della prova - Criteri di riparto - Condotte poste in essere da soggetto imprenditore - Dimostrazione, da parte dell'erario, della antieconomicità delle operazioni - Sufficienza - Onere del contribuente di dimostrare la regolarità delle operazioni - Doveri del giudice - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598578-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea (nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale, avendo l'amministrazione contestato ad una società il noleggio di beni a canone superiore al prezzo di acquisto dei beni stessi, aveva ritenuto non provata la sovrafatturazione dei costi di noleggio, sulla base della mera corrispondenza delle fatture - peraltro riconosciute false dal giudizio penale - alle somme annotate in bilancio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)