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Sez. 5, Sentenza n. 5926 del 12/03/2009 (Rv. 607667 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi generali - Inclusione nel bilancio - Relazione della società di revisione - Valore probatorio di tali documenti - Limiti - Fattispecie in tema di esercizio del trasporto aerointernazionale.
Stato
decisa il 2009-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607667-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 75, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile all'anno di imposta 1998, le spese e gli altri componenti negativi (i costi) sono ammessi in deduzione, se e nella misura in cui risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza, che, specie quando si tratti di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, costituisce, quale parte del bilancio, fonte rilevante di informazioni e può essere verificato dall'Amministrazione finanziaria secondo i criteri di congruità e di coerenza, tenendo conto, altresì, della relazione della società di revisione, a sua volta mezzo di prova rilevante, in ragione dei profili del controllo pubblicistico e della responsabilità civile e penale del revisore, e confutabile soltanto mediante la produzione di documenti che dimostrino l'errore o l'inadempimento del revisore. (Fattispecie relativa alla detrazione di costi - per spese generali ed amministrative, operazioni di volo e manutenzione flotta - da parte di società esercente l'attività di trasporto aereo internazionale di linea, sostenuti dalla casa madre avente sede in territorio non italiano, e da essa imputati alla stabile organizzazione in Italia sulla base della c.d. "formula del volato", che permette di individuare la quota relativa in base al rapporto fra fatturato mondiale e fatturato italiano, dunque sulla base dei dati di bilancio).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)