Sez. 2, Ordinanza n. 19348 del 26/04/2006 Cc. (dep. 05/06/2006) Rv. 234125 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Soggetto tossicodipendente - Programma terapeutico in corso - Concessione arresti domiciliari - Condanna per il delitto di evasione nei cinque anni precedenti - Impedimento all'applicazione della misura degli arresti domiciliari - Esclusione - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Nei confronti del tossicodipendente che abbia in corso programmi di recupero, la condanna per il reato di evasione intervenuta nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede non è d'ostacolo alla concessione degli arresti domiciliari, perché rispetto alla previsione generale di cui all'art. 284, comma quinto bis cod. proc. pen., che esprime una presunzione legale del pericolo di fuga, la norma di cui all'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura speciale e prescrive che solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari, che non si individuano nel solo pericolo di fuga presunto ex art. 284, comma quinto bis, cod. proc. pen., possa essere disposta la misura più afflittiva della restrizione carceraria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 n. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/09/2000 num. 341 art. 16, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)