Sez. L, Sentenza n. 23674 del 23/11/2010 (Rv. 615680 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Rendita per malattia professionale - Indennizzo per causa di servizio - Presupposti - Differenze - Dipendenti postali - Attribuzione della competenza a diverse amministrazioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In tema di dipendenti postali, l'equo indennizzo e la rendita per malattia professionale di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, hanno finalità differenti, essendo diretto il primo a indennizzare la perdita della integrità fisica e la seconda la perdita della capacità lavorativa, e, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono prestazioni attribuite alla competenza di amministrazioni diverse (l'amministrazione postale per il primo e l'INAIL per la seconda), senza che sia possibile l'astensione di tale competenza dall'uno all'altro dei predetti enti.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 26/11/1994, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 48, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 50, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)