Sez. L, Sentenza n. 5212 del 04/03/2009 (Rv. 607091 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Dipendenti postali - Azione per ottenere la rendita da invalidità - Evento morboso verificatosi anteriormente al 31 dicembre 1998 - Controversia instaurata successivamente a tale data - Legittimato passivo - Individuazione - INAIL - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
Con riferimento ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti dell'Ente Poste Italiane, ove il lavoratore denunci una malattia conseguente ad un evento dannoso (nella specie, una rapina) verificatosi anteriormente al 31 dicembre 1998, legittimato passivo in ordine alla domanda giudiziale di rendita proposta successivamente a tale data (ed eventualmente onerato alla relativa prestazione) è l'INAIL e non l'Ente (o la società) Poste Italiane, trattandosi di evento morboso non ancora definito all'atto della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni e, quindi, posto a carico dell'INAIL ai sensi dell'art. 53, comma 7, della legge n. 449 del 1997.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)