Sez. 3, Sentenza n. 37861 del 17/06/2014 Cc. (dep. 16/09/2014) Rv. 260084 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - convalida - IN GENERE | Arresto in flagranza e fermo - Convalida - Circostanze successive - Valutazione da parte del giudice - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - convalida - IN GENERE
In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica "ex ante", dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 386, Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)