Sez. 4, Sentenza n. 17435 del 06/04/2006 Cc. (dep. 19/05/2006) Rv. 233969 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO | Convalida - Controllo del giudice - Criteri - Limiti.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO
In tema di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a procedere ad una verifica formale circa la osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo, cod. proc. pen. deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza tuttavia prendere in considerazione l'aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato alla valutazione di applicabilità delle misure cautelari) e senza sconfinare in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito. La verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)