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Sez. 1, Sentenza n. 36331 del 30/06/2015 Cc. (dep. 08/09/2015) Rv. 264528 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Annullamento parziale con rinvio relativo ad un capo di imputazione - Formazione del giudicato per le restanti imputazioni - Configurabilità - Detenzione dell'imputato per le imputazioni coperte dal giudicato - Titolo - Espiazione pena.
Stato
decisa il 2015-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264528-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE

Per il principio della c.d. "formazione progressiva del giudicato", qualora una sentenza di merito venga annullata dalla Corte di cassazione limitatamente alla statuizione relativa ad un capo di imputazione, la parte della sentenza riguardante l'affermazione definitiva della responsabilità per i restanti delitti acquista autorità di cosa giudicata; ne deriva che, in relazione a questi ultimi, l'imputato si troverà detenuto non più in stato di custodia cautelare, ma in espiazione della pena definitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)