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Sez. L, Sentenza n. 8359 del 26/05/2003 (Rv. 563589 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla interpretazione dell'accordo integrativo 6 aprile 1998 per i dipendenti della sanità della Regione Lombardia in tema di corresponsione della cd. quota incrementale.
Stato
decisa il 2003-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563589-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, interpretando l'accordo integrativo del 6 aprile 1998 per i dipendenti della sanità della Regione Lombardia, ha ritenuto che le pattuizioni che stabiliscono l'attribuzione della cd. quota incrementale in caso di raggiungimento di determinati obiettivi, prevedendo due distinti gruppi di lavoratori caratterizzati da diverse situazioni di meritevolezza, recano due criteri equiordinati, dovendo altresì ritenersi legittima, per la quantificazione del premio, la previsione di parametri destinati ad essere specificati con atti degli organi periferici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 06/04/1998

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)