Sez. L, Sentenza n. 12054 del 09/08/2003 (Rv. 565884 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Criterio Letterale - Preminenza - Ricorso ad altri criteri - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, gravando sul ricorrente l'onere di indicare i canoni di ermeneutica violati e le ragioni dell'asserita incongruità e incompletezza della motivazione. L'interprete deve fare innanzi tutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, non può ricorrere ad altri criteri interpretativi i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso di clausole che si prestino a diverse e contrastanti interpretazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, interpretando l'accordo aziendale successivo al CCNL del Legno Mobile e Sughero del 1994, relativo al premio di risultato variabile, aveva ritenuto la spettanza dell'emolumento, a condizione della continuità della prestazione per l'intero anno di riferimento, soltanto ai dipendenti in forza presso l'azienda alla data di sottoscrizione dell'intesa e non a quelli assunti successivamente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)