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Sez. 3, Sentenza n. 3250 del 09/04/1996 (Rv. 496859 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Scriminante della evitabilità del danno da parte del creditore - Presupposti - Evitabilità a mezzo di notevoli rischi o rilevanti sacrifici - Esclusione della scriminante - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496859-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

Il secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., nel porre come condizione per il risarcimento dei danni l'inevitabilità degli stessi da parte del creditore, impone a questi una condotta attiva o positiva diretta ad impedire le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso. A tal fine, si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (nella specie, un agricoltore aveva subito gravi danni ad un frutteto a causa dell'invasione di lepri provenienti da una limitrofa zona di ripopolamento dell'amministrazione provinciale. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che l'agricoltore, al fine di evitare il danno, avesse il dovere di recintare il proprio fondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)