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Sez. 6, Sentenza n. 7905 del 20/05/1997 Ud. (dep. 06/07/1998) Rv. 211378 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Lucro di speciale tenuità - Applicabilità dell'attenuante a qualsiasi tipo di reato determinato da motivi di lucro - Fattispecie: in tema di violazione di sigilli.
Stato
decisa il 1997-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211378-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

A seguito dell'inciso aggiunto con l'art. 2 della del 7 febbraio 1990, n. 19 nel testo dell'art. 62, n. 4 cod. pen., secondo il quale "Nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità", l'attenuante è applicabile a ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura del bene oggetto di tutela (Nella specie si trattava di un'ipotesi di reato di violazione di sigilli - apposti su un costruzione abusiva - nella quale, tuttavia, l'attenuante non è stata applicata, non ritenendosi la sussistenza del requisito della "speciale tenuità", trattandosi di reato commesso per completare, in area vincolata a verde cimiteriale, un manufatto in cemento armato, di notevole grandezza: 2.400 mc. e 600 mq.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)