Sez. 6, Sentenza n. 16712 del 16/12/2008 Ud. (dep. 20/04/2009) Rv. 244386 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO | Rigetto della richiesta di applicazione della misura - Applicazione in sede di appello - Previo interrogatorio - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO
In tema di applicazione della misura cautelare interdittiva, quando il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applica la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non è tenuto a procedere al previo interrogatorio dell'indagato, in quanto ove costui intenda difendersi può comparire all'udienza per la trattazione del gravame, chiedendo di essere ammesso all'interrogatorio, non essendo necessario che tale facoltà sia indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)