Sez. 5, Sentenza n. 14913 del 18/11/2000 (Rv. 541838 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Dichiarazione di volersi avvalere della valutazione automatica ex art. 12 legge n. 154 del 1988 - Poteri dell'Ufficio - Elevazione del valore dichiarato mediante avviso di rettifica - Necessità - Esclusione - Notifica dell'avviso di liquidazione - Sufficienza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il contribuente, in relazione ad immobile non iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si avvalga, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 154 del 1988, del criterio di valutazione automatica e, con conseguente non assoggettamento alla rettifica da parte dell'Ufficio, faccia contestuale richiesta di attribuzione della rendita catastale, l'Ufficio stesso deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica. Tale liquidazione avviene, infatti, sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell'immobile e l'Ufficio non ha altro adempimento che quello relativo al calcolo della maggiore imposta dovuta dal contribuente sulla base di detto criterio.
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 154 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)