Sez. L, Sentenza n. 2695 del 24/04/1985 (Rv. 440480 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - LIBERAZIONE DELL'ALIENANTE - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - SENTENZA DI APPELLO RESA - SULLA DOMANDA DEL LAVORATORE CONTRO L'ALIENANTE - NEI CONFRONTI DEL SOLO ACQUIRENTE COSTITUITOSI IN SECONDO GRADO QUALE SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ALIENANTE, SENZA PROVVEDIMENTO DI ESTROMISSIONE RIGUARDO A QUEST'ULTIMO - NULLITÀ ASSOLUTA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - LIBERAZIONE DELL'ALIENANTE - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - SENTENZA DI APPELLO RESA - SULLA DOMANDA DEL LAVORATORE CONTRO L'ALIENANTE - NEI CONFRONTI DEL SOLO ACQUIRENTE COSTITUITOSI IN SECONDO GRADO QUALE SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ALIENANTE, SENZA PROVVEDIMENTO DI ESTROMISSIONE RIGUARDO A QUEST'ULTIMO - NULLITÀ ASSOLUTA.*
In ipotesi di trasferimento d'azienda, la sentenza d'appello che, dopo la decisione di primo grado, pronunci sulla domanda proposta dal lavoratore contro il titolare dell'azienda, poi trasferita, nei soli confronti dell'acquirente della stessa, costituitosi nel giudizio di secondo grado quale successore a titolo particolare dell'alienante appellato, e non anche nei confronti di questo, senza che riguardo al medesimo - che così resta litisconsorte necessario - sia stato adottato un formale provvedimento di estromissione ai sensi del terzo comma dell'art. 111 cod. proc. civ., è affetta da nullità assoluta, risolventesi in vera e propria inesistenza giuridica, rilevabile d'ufficio in Sede di legittimità. (V 1850/84, mass n 433919; (V 3369/81, mass n 413951; (V 1910/77, mass n 385626; (V 1489/77, mass n 385206; (Conf 5652/84, mass n 437330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)