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Sez. L, Sentenza n. 1850 del 17/03/1984 (Rv. 433919 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - INTERVENTO DELL'ACQUIRENTE - PRONUNCIA NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO SOLTANTO - ESTROMISSIONE IMPLICITA DELL'ALIENANTE - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433919-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - INTERVENTO DELL'ACQUIRENTE - PRONUNCIA NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO SOLTANTO - ESTROMISSIONE IMPLICITA DELL'ALIENANTE - ILLEGITTIMITÀ.*

La sentenza che, in ipotesi di trasferimento dell'azienda nel corso del giudizio di appello in cui si sia costituito per intervento anche l'acquirente, pronunci, sulla domanda proposta dal lavoratore contro il titolare dell'azienda poi trasferita, nei soli confronti dell'acquirente della stessa, importa una illegittima estromissione dell'alienante dal processo nei cui riguardi, quale condebitore solidale (art. 2112 cod. civ.), deve essere anche emessa la sentenza. (V 3369/81, mass n 413951; (V 1910/77, mass n 385626; (V 1489/77, mass n 385206).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)