Sez. L, Sentenza n. 4841 del 13/05/1998 (Rv. 515411 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Collegamento non estrinseco o meramente accidentale della situazione di rischio con la prestazione lavorativa - Necessità - Generico collegamento di attività in ambito domestico con il lavoro - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie relativa a infortunio (non reputato "in itinere") occorso nel riporre nel garage veicolo utilizzato per recarsi al lavoro.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
Ai fini della delimitazione della nozione di infortunio sul lavoro indennizzabile in base alla relativa assicurazione obbligatoria, la nozione di "occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (volta a configurare la professionalità del rischio assicurato), pur nella sua idoneità a comprendere ogni collegamento non estrinseco o meramente accidentale della condotta fonte di pericolo con le prestazioni, anche in situazioni esterne ad un'immediata correlazione spazio-temporale con l'ambiente di lavoro, come in determinate ipotesi di infortunio "in itinere", non è configurabile con riferimento ad ogni attività, sia pure in senso lato ricollegabile a quella lavorativa, svolta nei luoghi di provenienza o di destinazione del lavoratore, e specificatamente nella sua abitazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a un lavoratore, che dopo l'uso - necessitato - del suo ciclomotore per tornare dal lavoro, era scivolato mentre, per riporre il veicolo, percorreva la rampa di discesa al garage, pericolosa per le cattive condizioni atmosferiche).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)